Capitolo I
Disposizioni generali
ARTICOLO
1
Costituzione, denominazione e durata
E' costituita l'Associazione denominata ICSTAT (sigla
di CENTRO PER LA COOPERAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE
"LUIGI BODIO").
L'Associazione non ha fini di lucro e la sua durata
è a tempo indeterminato.
ARTICOLO
2
Sede
L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale G.
Cesare 92.
Con deliberazioni assunte a norma di legge potranno
istituirsi e sopprimersi filiali, uffici, succursali,
sedi secondarie, rappresentanze e recapiti sia in
Italia che all'Estero.
ARTICOLO
3
Oggetto
L’Associazione ha per obiettivo la promozione,
a livello nazionale, europeo ed internazionale di
studi e ricerche in campo statistico, informatico,
economico, sociale e giuridico, con particolare
riferimento all’aiuto allo sviluppo e al rafforzamento
istituzionale. ICstat perseguirà tale obiettivo
eseguendo programmi di assistenza tecnica, formazione,
organizzazione e gestione di progetti.
ARTICOLO
4
Membri
1) L'Associazione è composta da soci promotori,
soci ordinari e soci onorari.
2) Sono soci promotori i sottoscrittori dell'atto
costitutivo dell'Associazione.
3) Sono soci ordinari le persone fisiche sottoelencate
che, su proposta del Consiglio di Amministrazione
o di un socio promotore sono ammessi come tali dall'Assemblea
Generale, con la maggioranza dei due terzi dei voti
validamente espressi:
a) le persone fisiche che, per la loro professionalità,
qualificazione ed esperienza ricoprano cariche direttive
nell'ambito della statistica ufficiale.
b) Le persone fisiche e le Associazioni, gli Enti
e le società, la cui attività è
rilevante per l'Associazione.
4) Sono soci onorari le persone fisiche, le associazioni,
gli enti e le società che sono ammessi come
tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio di
Amministrazione, in considerazione dei meriti scientifici
o professionali o del rilevante contributo culturale,
finanziario o patrimoniale derivantene alla Associazione.
ARTICOLO
5
Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per recesso
ed esclusione ai sensi dell'art. 24 C.C.
L'esclusione del socio può essere inoltre
deliberata dall'Assemblea in caso di sua mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno
due riunioni consecutive dell'Assemblea Generale,
oppure per mancato pagamento della quota.
ARTICOLO
6
Direttore
1) Il Direttore dell'ICSTAT è incaricato
di promuoverne e pianificarne le attività
secondo le direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione
e dal suo Presidente. Ha altresì la responsabilità
della gestione amministrativa ordinaria e corrente
dell'Associazione e dell'amministrazione e gestione
del personale riguardo la sua selezione, l'attribuzione
di compiti e mansioni e l'organizzazione interna
dell'ufficio.
2) Il Direttore dell'ICSTAT, nominato dal Consiglio
di Amministrazione, resta in carica per tre anni
rinnovabili.
3) Compete specificamente al Direttore, dando attuazione
alle direttive del Consiglio di Amministrazione
e del suo Presidente, nell'ambito delle attività
e caratteristiche dell'ICSTAT così come descritte
nel presente Statuto:
a) la collaborazione con altri organismi nazionali
e internazionali con particolare riguardo per quelli
dei paesi beneficiari per la realizzazione dei progetti
di cooperazione;
b) il coordinamento dei finanziamenti bilaterali,
internazionali e multilaterali per i progetti di
cooperazione realizzati dall'ICSTAT;
c) l'adozione nei programmi di cooperazione degli
standard metodologici e di classificazioni internazionali,
con particolare riguardo a quelli elaborati in sede
europea (EUROSTAT) e dalle Nazioni Unite;
d) la collaborazione tra paesi beneficiari e la
valorizzazione delle professionalità statistiche
disponibili in quei paesi, favorendo anche l'impiego
nei propri progetti di cooperazione di statistici
originari di tali paesi;
e) la diffusione delle informazioni relative alle
attività di cooperazione e di interesse sia
dei paesi beneficiari che di quelli donatori;
f) l'esercizio delle altre funzioni espressamente
attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione,
la partecipazione, se richiesto, alle sedute dello
stesso con funzione consultiva.
Per
tutto quanto previsto nel presente articolo il direttore
assume la gestione amministrativa dei contratti
dell'ente nonché l'amministrazione della
correlata gestione finanziaria, con i più
ampi poteri di firma, salvi i limiti che il Consiglio
di Amministrazione con propria delibera può
assumere.
Capitolo
II
Organi dell'Associazione
ARTICOLO
7
Organi
Sono organi dell'Associazione:
a) il Presidente
b) l'Assemblea Generale
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Collegio dei Sindaci
ARTICOLO
8
Presidente
Il Presidente eletto dall'Assemblea Generale convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione di cui
è membro, ha la rappresentanza legale dell'ICSTAT
ed esercita le funzioni di cui all'art. 14 del presente
Statuto. La durata della carica è di tre
anni.
ARTICOLO
9
Mandato dei componenti degli organi
1) I componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Sindaci esercitano le loro funzioni
gratuitamente per la durata della carica che è
di tre anni per i membri del Consiglio e di tre
anni per i componenti del Collegio Sindacale.
2) Il mandato, ad eccezione del caso previsto dall'art.
31 del presente statuto, inizia con l'accettazione
dell'incarico che il Presidente dovrà affidare
tempestivamente.
ARTICOLO
10
Registri delle deliberazioni dell'assemblea e del
Consiglio
Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
sono redatte sotto forma di verbali, firmati dal
Presidente e dal Segretario, e trascritti in appositi
registri, tenuti dal Direttore dell'ICSTAT.
ARTICOLO
11
Assemblea generale
1) L'Assemblea Generale è l'organo deliberante
della Associazione ed è composta da tutti
i soci in regola con il pagamento delle quote. Ai
soci ordinari costituiti da Enti, Associazioni o
Società è riconosciuta la possibilità
di nominare due rappresentanti in seno all'Assemblea,
ciascuno con diritto di voto.
2) L'Assemblea Generale è presieduta dal
Presidente dell'ICSTAT o, in sua assenza, dal Vice
Presidente o, in assenza di questi, dall'Amministratore
più anziano in carica. E' convocata dallo
stesso Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea
Generale sono svolte dal Segretario del Consiglio
di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore
più anziano in carica.
3) Compete all'Assemblea Generale:
a) approvare annualmente le linee programmatiche
fondamentali dell'Associazione, il piano delle attività
e il Bilancio Preventivo per l'anno successivo proposto
dal Consiglio di Amministrazione;
b) eleggere il Presidente dell'Associazione su proposta
del Consiglio di Amministrazione e/o da almeno cinque
soci intervenuti esclusivamente in proprio in Assemblea;
c) eleggere il Consiglio di Amministrazione, e il
Collegio dei Sindaci;
d) destituire il Consiglio di Amministrazione;
e) valutare e votare annualmente il bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente, sentita la relazione
del Collegio dei Sindaci;
f) deliberare l'ammissione e l'esclusione di soci;
g) deliberare sull'acquisizione, l'impegno o l'alienazione
dei beni immobili dell'Associazione, delegando il
perfezionamento degli atti correlati ad uno o più
amministratori;
h) deliberare sulle proposte di variazione dello
statuto;
i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
e sugli Enti destinatari dei beni di proprietà;
j) deliberare su qualunque materia eventualmente
sottopostagli dagli altri organi;
k) deliberare l'entità della quota annuale
di iscrizione dei soci su proposta del Consiglio
di Amministrazione.
4) L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno
una volta l'anno per approvare il Bilancio Consuntivo,
il piano delle attività e il Bilancio Preventivo
per l'anno successivo.
5) L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata
dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore,
ogni volta che l'interesse dell'Associazione lo
esige, o ogni volta che un quinto dei soci lo richiede.
6) La convocazione delle Assemblee è effettuata
con lettera circolare e/o fax e/o e-mail a tutti
i soci, consiglieri e sindaci, contenente l'ordine
del giorno. I soci possono farsi rappresentare da
un altro socio non amministratore mediante delega
scritta.
7) L'Assemblea Generale delibera su tutti i punti
all'ordine del giorno, mediante maggioranza semplice
dei soci presenti o rappresentati, ad eccezione
dei punti relativi alle modifiche allo statuto per
i quali è richiesta la maggioranza qualificata
dei due terzi dei soci presenti.
8) Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione
richiedono la maggioranza di tre quarti di tutti
i soci.
ARTICOLO
12
Il Consiglio di Amministrazione
1) L'associazione è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione costituito da cinque a nove componenti
eletti dall'Assemblea di cui almeno due terzi scelti
tra i soci ordinari di cui alla lettera a) dell'art.
4 punto 3 e gli altri tra le altre categorie di
soci ovvero tra non-soci.
2) Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i
suoi componenti, il Vice Presidente, il Tesoriere
e il Segretario.
3) In caso di dimissioni o revoca di alcuno dei
suoi membri, fatta salva la persistenza della maggioranza,
il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione
per cooptazione, sottoponendo le nomine alla successiva
riunione dell'Assemblea Generale.
4) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su
convocazione del Presidente, e comunque almeno tre
volte l'anno, oppure per richiesta di almeno tre
dei suoi membri.
5) Nel caso di impedimento del Presidente, le sue
funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.
6) Il Consiglio di Amministrazione può validamente
deliberare quando, regolarmente convocato, è
presente la maggioranza dei suoi componenti.
7) Le deliberazioni sono assunte per maggioranza
assoluta dei voti espressi; in caso di parità
prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.
ARTICOLO
13
Competenze del Consiglio di Amministrazione
1) Compete al Consiglio amministrare ed orientare
la gestione delle attività dell'ICSTAT definendo
le direttive di massima e la pianificazione complessiva
dell'ente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria che non siano dal presente statuto
riservate in modo tassativo al Direttore ex art.
6 dello statuto, anche attribuendo deleghe specifiche,
avendo, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) promuovere i progetti utili al perseguimento
degli obiettivi dell'Associazione;
b) elaborare i regolamenti necessari all'applicazione
del presente statuto, ove necessari;
c) proporre l'ammissione o l'esclusione dei soci
ordinari e onorari;
d) nominare, o revocare, il Direttore dell'ICSTAT;
e) gestire i beni dell'Associazione;
f) approvare la stipula delle Convenzioni;
g) preparare l'ordine del giorno per le riunioni
dell'Assemblea Generale;
h) presentare all'Assemblea Generale il piano delle
attività e il bilancio preventivo per l'anno
successivo;
i) elaborare il bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente, sottoponendolo all'esame del Collegio
dei Sindaci prima della sua presentazione all'Assemblea
Generale per la sua approvazione;
j) deliberare su qualunque materia non di competenza
di altri organi sociali;
k) proporre all'Assemblea Generale la quota annuale
di iscrizione che può essere prevista in
misura differenziata per i soci persone fisiche
o i soci enti, associazioni o società.
ARTICOLO
14
Competenze del Presidente
1) Al Presidente compete:
a) fornire al Consiglio di Amministrazione gli elementi
utili all'adozione di strategie necessarie al perseguimento
degli obiettivi dell'Associazione, così come
definito nell'art. 13;
b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea
Generale;
c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio
di Amministrazione;
d) proporre l'ordine del giorno delle sessioni di
lavoro;
e) la rappresentanza dell'Associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio fatte salve le specifiche
competenze del Direttore, giuste le previsioni del
presente statuto;
f) presiedere all'esecuzione delle direttive del
Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore.
2) Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione
uno o più candidati per la carica di Direttore
dell'Associazione.
3) Il Presidente può delegare parte delle
sue competenze al Direttore dell'Associazione.
ARTICOLO
15
Competenze del Vice Presidente
Compete al Vice Presidente:
a) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle
sue funzioni e sostituirlo in caso di assenza o
impedimento;
b) assolvere ai compiti attribuitigli dal Consiglio
su proposta del Presidente.
ARTICOLO
16
Competenze del Segretario
Compete al Segretario:
a) coadiuvare il Presidente ed il Vice Presidente
nello svolgiomento delle loro attività;
b) predisporre ed inviare le convocazioni dell'Assemblea
Generale;
c) predisporre ed inviare le convocazioni e l'ordine
dei lavori del Consiglio di Amministrazione, così
come tutti i documenti di appoggio ritenuti necessari;
d) redigere i verbali delle riunioni ed i libri
sociali;
e) assolvere ai compiti attribuitigli dal Consiglio
su proposta del Presidente.
ARTICOLO
17
Competenze del Tesoriere
Compete al Tesoriere:
a) impostare e controllare l'intera gestione finanziaria
dell'Associazione e l'effettiva ed ordinata rendicontazione
dei progetti, affinchè siano osservati i
necessari equilibri di entrate e spese;
b) presiedere alla tenuta dei libri contabili dell'Associazione
affinche siano rilevate con regolarità le
operazioni di gestione;
c) sovrintendere alla preparazione del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo con il supporto
dei documenti di dettaglio delle spese di esercizio.
ARTICOLO
18
Limiti alle decisioni di impegno finanziario dell'Associazione
In nessun caso potranno essere assunti impegni di
spesa complessivamente eccedenti le entrate globalmente
preventivate.
ARTICOLO
19
Composizione del Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre
membri effettivi, tra i quali il Presidente, e due
supplenti, eletti dall'Assemblea Generale .
In caso di dimissioni o di decadenza di un sindaco,
subentrano i supplenti in ordine d'età. I
nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono
come quelli in carica. In caso di sostituzione del
Presidente, la presidenza è assunta fino
alla prossima Assemblea dal sindaco più anziano.
ARTICOLO
20
Competenze del Collegio dei Sindaci
1) Compete al Collegio dei Sindaci controllare il
bilancio dell'Associazione e vigilare sull'osservanza
delle norme legislative vigenti e dello Statuto,
nell'ambito degli indirizzi forniti dall'Assemblea
Generale.
2) Esaminare il bilancio consuntivo elaborato dal
Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione
da trasmettere, unitamente al bilancio stesso, all'Assemblea
Generale.
3) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO
21
Riunioni del Collegio dei Sindaci
Il collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione
del Presidente tutte le volte ritenute necessarie,
di regola trimestralmente.
Capitolo
III
Organizzazione finanziaria
ARTICOLO
22
Entrate
Costituiscono entrate dell'Associazione, oltre le
quote associative:
a) le sovvenzioni e le dotazioni che potranno essere
accordate da organismi pubblici o privati:
b) le entrate ricevute in contropartita delle prestazioni
fornite dall'Associazione;
c) le risorse finanziarie e strumentali destinate
all'esecuzione dei progetti di cooperazione;
d) le rendite dei beni propri:
e) le donazioni, i sussidi o altre risorse eventuali
autorizzate dalla legislazione e dalla normativa
vigente.
I soci che per qualunque motivo cessino di far parte
dall'Associazione non hanno alcun titolo sul suo
patrimonio né alcun diritto a conferimenti
di qualsiasi genere e natura.
Non sarà obbligato al pagamento della quota
associativa annuale il socio che recede dall'Associazione
con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio
di Amministrazione entro sessanta giorni dalla deliberazione
assunta dall'Assemblea Generale in merito all'entità
della quota annuale.
ARTICOLO
23
Uscite
Costituiscono uscite dell'Associazione:
a) tutte le spese relative al suo funzionamento;
b) le spese relative all'esecuzione dei progetti
di cooperazione;
c) tutte le spese relative all'acquisizione di beni
mobili e immobili destinati alla realizzazione dei
fini dell'Associazione.
ARTICOLO 24
Esercizio sociale e finanziario
L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio
che inizia alla data di costituzione dell'Associazione
per terminare il 31 dicembre immediatamente successivo.
Capitolo IV
Controlli effettuati da terzi
ARTICOLO
25
Disposizioni generali
1) Nell'esecuzione degli incarichi e dei progetti
relativi al suo fine sociale, affidati da organismi
privati, pubblici o internazionali, l'Associazione
utilizza l'aiuto finanziario eventualmente concessole
da tali organismi unicamente per il perseguimento
degli obiettivi descritti nelle lettere d'affidamento
di incarico e nelle richieste di finanziamento.
2) L'Associazione conseguentemente accetta il controllo,
da parte dei servizi competenti dei suddetti organismi,
delle modalità di impiego dei fondi concessi
e dalla realizzazione tecnica degli obiettivi concordati
con tali organismi.
L'Associazione, inoltre, si sottopone a tutte le
disposizioni in materia di richiesta di aiuti, di
utilizzazione dei fondi, di verifica e di controllo
previste dai regolamenti finanziari degli organismi
finanziatori.
3) Il regolamento finanziario dell'Associazione
sarà opportunamente modificato o completato
secondo le disposizioni di controllo richieste dagli
organismi finanziatori.
4) L'Associazione s'impegna a menzionare il supporto
ricevuto dagli organismi finanziatori in tutti i
documenti diffusi o pubblicati grazie alle sovvenzioni
concesse.
Capitolo
V
Scioglimento
ARTICOLO
26
Condizioni per lo scioglimento
L'Associazione si estingue con il conseguimento
dello scopo istitutivo. Può essere sciolta
solo con una riunione dell'Assemblea Generale espressamente
convocata e con maggioranza di tre quarti dei voti
di tutti i soci.
ARTICOLO
27
Commissione liquidatrice
L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento
dell'Associazione, nomina una commissione di tre
membri che si incarica della liquidazione dei beni
dell'Associazione.
ARTICOLO
28
Destinazione dei beni
La stessa Assemblea Generale deciderà la
destinazione dei beni e del saldo attivo a uno o
più organismi o istituzioni di uno o più
paesi beneficiari dell'Associazione.
Capitolo VI
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO
29
Tribunale competente
L'Associazione è soggetta alle leggi e alla
giurisdizione italiana, la competenza a pronunciarsi
sulle contestazioni concernenti gli atti sociali
è devoluta esclusivamente al foro di Roma.
ARTICOLO
30
Risoluzione dei casi omessi
I casi non contemplati dallo Statuto sono attribuiti
all'Assemblea Generale in accordo con la legislazione
italiana vigente.
Nei casi urgenti provvede in via provvisoria il
Presidente che sottopone la decisione alla ratifica
dell'Assemblea Generale successiva.
ARTICOLO
31
Prima riunione dell'Assemblea Generale
1. La prima riunione dell'Assemblea Generale per
l'elezione dei membri degli organi dell'Associazione
sarà convocata e presieduta dal Presidente
nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione
e si terrà entro tre mesi dalla stipula dell'atto
stesso.
2. I membri eletti per gli organi dell'Associazione,
si considereranno nominati all'atto dell'elezione
stessa e inizieranno immediatamente le loro funzioni.
3. Sino alla prima riunione dell'Assemblea Generale
compete ai soci promotori procedere alla ammissione
di nuovi soci.