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STATUTO

Capitolo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione e durata

E' costituita l'Associazione denominata ICSTAT (sigla di CENTRO PER LA COOPERAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE "LUIGI BODIO").
L'Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2
Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale G. Cesare 92.
Con deliberazioni assunte a norma di legge potranno istituirsi e sopprimersi filiali, uffici, succursali, sedi secondarie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'Estero.

ARTICOLO 3
Oggetto

L’Associazione ha per obiettivo la promozione, a livello nazionale, europeo ed internazionale di studi e ricerche in campo statistico, informatico, economico, sociale e giuridico, con particolare riferimento all’aiuto allo sviluppo e al rafforzamento istituzionale. ICstat perseguirà tale obiettivo eseguendo programmi di assistenza tecnica, formazione, organizzazione e gestione di progetti.

ARTICOLO 4
Membri

1) L'Associazione è composta da soci promotori, soci ordinari e soci onorari.
2) Sono soci promotori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.
3) Sono soci ordinari le persone fisiche sottoelencate che, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di un socio promotore sono ammessi come tali dall'Assemblea Generale, con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi:
a) le persone fisiche che, per la loro professionalità, qualificazione ed esperienza ricoprano cariche direttive nell'ambito della statistica ufficiale.
b) Le persone fisiche e le Associazioni, gli Enti e le società, la cui attività è rilevante per l'Associazione.
4) Sono soci onorari le persone fisiche, le associazioni, gli enti e le società che sono ammessi come tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei meriti scientifici o professionali o del rilevante contributo culturale, finanziario o patrimoniale derivantene alla Associazione.

ARTICOLO 5
Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione ai sensi dell'art. 24 C.C.
L'esclusione del socio può essere inoltre deliberata dall'Assemblea in caso di sua mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno due riunioni consecutive dell'Assemblea Generale, oppure per mancato pagamento della quota.

ARTICOLO 6
Direttore

1) Il Direttore dell'ICSTAT è incaricato di promuoverne e pianificarne le attività secondo le direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente. Ha altresì la responsabilità della gestione amministrativa ordinaria e corrente dell'Associazione e dell'amministrazione e gestione del personale riguardo la sua selezione, l'attribuzione di compiti e mansioni e l'organizzazione interna dell'ufficio.
2) Il Direttore dell'ICSTAT, nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per tre anni rinnovabili.
3) Compete specificamente al Direttore, dando attuazione alle direttive del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nell'ambito delle attività e caratteristiche dell'ICSTAT così come descritte nel presente Statuto:
a) la collaborazione con altri organismi nazionali e internazionali con particolare riguardo per quelli dei paesi beneficiari per la realizzazione dei progetti di cooperazione;
b) il coordinamento dei finanziamenti bilaterali, internazionali e multilaterali per i progetti di cooperazione realizzati dall'ICSTAT;
c) l'adozione nei programmi di cooperazione degli standard metodologici e di classificazioni internazionali, con particolare riguardo a quelli elaborati in sede europea (EUROSTAT) e dalle Nazioni Unite;
d) la collaborazione tra paesi beneficiari e la valorizzazione delle professionalità statistiche disponibili in quei paesi, favorendo anche l'impiego nei propri progetti di cooperazione di statistici originari di tali paesi;
e) la diffusione delle informazioni relative alle attività di cooperazione e di interesse sia dei paesi beneficiari che di quelli donatori;
f) l'esercizio delle altre funzioni espressamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, la partecipazione, se richiesto, alle sedute dello stesso con funzione consultiva.

Per tutto quanto previsto nel presente articolo il direttore assume la gestione amministrativa dei contratti dell'ente nonché l'amministrazione della correlata gestione finanziaria, con i più ampi poteri di firma, salvi i limiti che il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può assumere.

Capitolo II
Organi dell'Associazione

ARTICOLO 7
Organi

Sono organi dell'Associazione:
a) il Presidente
b) l'Assemblea Generale
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Collegio dei Sindaci

ARTICOLO 8
Presidente

Il Presidente eletto dall'Assemblea Generale convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione di cui è membro, ha la rappresentanza legale dell'ICSTAT ed esercita le funzioni di cui all'art. 14 del presente Statuto. La durata della carica è di tre anni.

ARTICOLO 9
Mandato dei componenti degli organi

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci esercitano le loro funzioni gratuitamente per la durata della carica che è di tre anni per i membri del Consiglio e di tre anni per i componenti del Collegio Sindacale.
2) Il mandato, ad eccezione del caso previsto dall'art. 31 del presente statuto, inizia con l'accettazione dell'incarico che il Presidente dovrà affidare tempestivamente.

ARTICOLO 10
Registri delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio sono redatte sotto forma di verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, e trascritti in appositi registri, tenuti dal Direttore dell'ICSTAT.

ARTICOLO 11
Assemblea generale

1) L'Assemblea Generale è l'organo deliberante della Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. Ai soci ordinari costituiti da Enti, Associazioni o Società è riconosciuta la possibilità di nominare due rappresentanti in seno all'Assemblea, ciascuno con diritto di voto.
2) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'ICSTAT o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dall'Amministratore più anziano in carica. E' convocata dallo stesso Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano in carica.
3) Compete all'Assemblea Generale:
a) approvare annualmente le linee programmatiche fondamentali dell'Associazione, il piano delle attività e il Bilancio Preventivo per l'anno successivo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
b) eleggere il Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o da almeno cinque soci intervenuti esclusivamente in proprio in Assemblea;
c) eleggere il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio dei Sindaci;
d) destituire il Consiglio di Amministrazione;
e) valutare e votare annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci;
f) deliberare l'ammissione e l'esclusione di soci;
g) deliberare sull'acquisizione, l'impegno o l'alienazione dei beni immobili dell'Associazione, delegando il perfezionamento degli atti correlati ad uno o più amministratori;
h) deliberare sulle proposte di variazione dello statuto;
i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sugli Enti destinatari dei beni di proprietà;
j) deliberare su qualunque materia eventualmente sottopostagli dagli altri organi;
k) deliberare l'entità della quota annuale di iscrizione dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4) L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il Bilancio Consuntivo, il piano delle attività e il Bilancio Preventivo per l'anno successivo.
5) L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, ogni volta che l'interesse dell'Associazione lo esige, o ogni volta che un quinto dei soci lo richiede.
6) La convocazione delle Assemblee è effettuata con lettera circolare e/o fax e/o e-mail a tutti i soci, consiglieri e sindaci, contenente l'ordine del giorno. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio non amministratore mediante delega scritta.
7) L'Assemblea Generale delibera su tutti i punti all'ordine del giorno, mediante maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei punti relativi alle modifiche allo statuto per i quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.
8) Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione richiedono la maggioranza di tre quarti di tutti i soci.

ARTICOLO 12
Il Consiglio di Amministrazione

1) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a nove componenti eletti dall'Assemblea di cui almeno due terzi scelti tra i soci ordinari di cui alla lettera a) dell'art. 4 punto 3 e gli altri tra le altre categorie di soci ovvero tra non-soci.
2) Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
3) In caso di dimissioni o revoca di alcuno dei suoi membri, fatta salva la persistenza della maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione, sottoponendo le nomine alla successiva riunione dell'Assemblea Generale.
4) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, e comunque almeno tre volte l'anno, oppure per richiesta di almeno tre dei suoi membri.
5) Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.
6) Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare quando, regolarmente convocato, è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7) Le deliberazioni sono assunte per maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.

ARTICOLO 13
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1) Compete al Consiglio amministrare ed orientare la gestione delle attività dell'ICSTAT definendo le direttive di massima e la pianificazione complessiva dell'ente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria che non siano dal presente statuto riservate in modo tassativo al Direttore ex art. 6 dello statuto, anche attribuendo deleghe specifiche, avendo, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) promuovere i progetti utili al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
b) elaborare i regolamenti necessari all'applicazione del presente statuto, ove necessari;
c) proporre l'ammissione o l'esclusione dei soci ordinari e onorari;
d) nominare, o revocare, il Direttore dell'ICSTAT;
e) gestire i beni dell'Associazione;
f) approvare la stipula delle Convenzioni;
g) preparare l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea Generale;
h) presentare all'Assemblea Generale il piano delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
i) elaborare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottoponendolo all'esame del Collegio dei Sindaci prima della sua presentazione all'Assemblea Generale per la sua approvazione;
j) deliberare su qualunque materia non di competenza di altri organi sociali;
k) proporre all'Assemblea Generale la quota annuale di iscrizione che può essere prevista in misura differenziata per i soci persone fisiche o i soci enti, associazioni o società.

ARTICOLO 14
Competenze del Presidente

1) Al Presidente compete:


a) fornire al Consiglio di Amministrazione gli elementi utili all'adozione di strategie necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, così come definito nell'art. 13;
b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale;
c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
d) proporre l'ordine del giorno delle sessioni di lavoro;
e) la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio fatte salve le specifiche competenze del Direttore, giuste le previsioni del presente statuto;
f) presiedere all'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore.


2) Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione uno o più candidati per la carica di Direttore dell'Associazione.


3) Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Direttore dell'Associazione.

ARTICOLO 15
Competenze del Vice Presidente

Compete al Vice Presidente:
a) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
b) assolvere ai compiti attribuitigli dal Consiglio su proposta del Presidente.

ARTICOLO 16
Competenze del Segretario

Compete al Segretario:
a) coadiuvare il Presidente ed il Vice Presidente nello svolgiomento delle loro attività;
b) predisporre ed inviare le convocazioni dell'Assemblea Generale;
c) predisporre ed inviare le convocazioni e l'ordine dei lavori del Consiglio di Amministrazione, così come tutti i documenti di appoggio ritenuti necessari;
d) redigere i verbali delle riunioni ed i libri sociali;
e) assolvere ai compiti attribuitigli dal Consiglio su proposta del Presidente.

ARTICOLO 17
Competenze del Tesoriere

Compete al Tesoriere:
a) impostare e controllare l'intera gestione finanziaria dell'Associazione e l'effettiva ed ordinata rendicontazione dei progetti, affinchè siano osservati i necessari equilibri di entrate e spese;
b) presiedere alla tenuta dei libri contabili dell'Associazione affinche siano rilevate con regolarità le operazioni di gestione;
c) sovrintendere alla preparazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con il supporto dei documenti di dettaglio delle spese di esercizio.

ARTICOLO 18
Limiti alle decisioni di impegno finanziario dell'Associazione

In nessun caso potranno essere assunti impegni di spesa complessivamente eccedenti le entrate globalmente preventivate.

ARTICOLO 19
Composizione del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale .
In caso di dimissioni o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal sindaco più anziano.

ARTICOLO 20
Competenze del Collegio dei Sindaci

1) Compete al Collegio dei Sindaci controllare il bilancio dell'Associazione e vigilare sull'osservanza delle norme legislative vigenti e dello Statuto, nell'ambito degli indirizzi forniti dall'Assemblea Generale.
2) Esaminare il bilancio consuntivo elaborato dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da trasmettere, unitamente al bilancio stesso, all'Assemblea Generale.
3) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21
Riunioni del Collegio dei Sindaci

Il collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte ritenute necessarie, di regola trimestralmente.

Capitolo III
Organizzazione finanziaria

ARTICOLO 22
Entrate

Costituiscono entrate dell'Associazione, oltre le quote associative:
a) le sovvenzioni e le dotazioni che potranno essere accordate da organismi pubblici o privati:
b) le entrate ricevute in contropartita delle prestazioni fornite dall'Associazione;
c) le risorse finanziarie e strumentali destinate all'esecuzione dei progetti di cooperazione;
d) le rendite dei beni propri:
e) le donazioni, i sussidi o altre risorse eventuali autorizzate dalla legislazione e dalla normativa vigente.
I soci che per qualunque motivo cessino di far parte dall'Associazione non hanno alcun titolo sul suo patrimonio né alcun diritto a conferimenti di qualsiasi genere e natura.
Non sarà obbligato al pagamento della quota associativa annuale il socio che recede dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla deliberazione assunta dall'Assemblea Generale in merito all'entità della quota annuale.

ARTICOLO 23
Uscite

Costituiscono uscite dell'Associazione:
a) tutte le spese relative al suo funzionamento;
b) le spese relative all'esecuzione dei progetti di cooperazione;
c) tutte le spese relative all'acquisizione di beni mobili e immobili destinati alla realizzazione dei fini dell'Associazione.


ARTICOLO 24
Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che inizia alla data di costituzione dell'Associazione per terminare il 31 dicembre immediatamente successivo.


Capitolo IV
Controlli effettuati da terzi

ARTICOLO 25
Disposizioni generali

1) Nell'esecuzione degli incarichi e dei progetti relativi al suo fine sociale, affidati da organismi privati, pubblici o internazionali, l'Associazione utilizza l'aiuto finanziario eventualmente concessole da tali organismi unicamente per il perseguimento degli obiettivi descritti nelle lettere d'affidamento di incarico e nelle richieste di finanziamento.
2) L'Associazione conseguentemente accetta il controllo, da parte dei servizi competenti dei suddetti organismi, delle modalità di impiego dei fondi concessi e dalla realizzazione tecnica degli obiettivi concordati con tali organismi.
L'Associazione, inoltre, si sottopone a tutte le disposizioni in materia di richiesta di aiuti, di utilizzazione dei fondi, di verifica e di controllo previste dai regolamenti finanziari degli organismi finanziatori.
3) Il regolamento finanziario dell'Associazione sarà opportunamente modificato o completato secondo le disposizioni di controllo richieste dagli organismi finanziatori.
4) L'Associazione s'impegna a menzionare il supporto ricevuto dagli organismi finanziatori in tutti i documenti diffusi o pubblicati grazie alle sovvenzioni concesse.

Capitolo V
Scioglimento

ARTICOLO 26
Condizioni per lo scioglimento

L'Associazione si estingue con il conseguimento dello scopo istitutivo. Può essere sciolta solo con una riunione dell'Assemblea Generale espressamente convocata e con maggioranza di tre quarti dei voti di tutti i soci.

ARTICOLO 27
Commissione liquidatrice

L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina una commissione di tre membri che si incarica della liquidazione dei beni dell'Associazione.

ARTICOLO 28
Destinazione dei beni

La stessa Assemblea Generale deciderà la destinazione dei beni e del saldo attivo a uno o più organismi o istituzioni di uno o più paesi beneficiari dell'Associazione.


Capitolo VI
Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 29
Tribunale competente

L'Associazione è soggetta alle leggi e alla giurisdizione italiana, la competenza a pronunciarsi sulle contestazioni concernenti gli atti sociali è devoluta esclusivamente al foro di Roma.

ARTICOLO 30
Risoluzione dei casi omessi

I casi non contemplati dallo Statuto sono attribuiti all'Assemblea Generale in accordo con la legislazione italiana vigente.
Nei casi urgenti provvede in via provvisoria il Presidente che sottopone la decisione alla ratifica dell'Assemblea Generale successiva.

ARTICOLO 31
Prima riunione dell'Assemblea Generale

1. La prima riunione dell'Assemblea Generale per l'elezione dei membri degli organi dell'Associazione sarà convocata e presieduta dal Presidente nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione e si terrà entro tre mesi dalla stipula dell'atto stesso.
2. I membri eletti per gli organi dell'Associazione, si considereranno nominati all'atto dell'elezione stessa e inizieranno immediatamente le loro funzioni.
3. Sino alla prima riunione dell'Assemblea Generale compete ai soci promotori procedere alla ammissione di nuovi soci.

 
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